Conto alla rovescia per migliaia di contribuenti: tra pochi giorni, il 30 aprile 2025 scade il termine per inviare la domanda di riammissione alla “Rottamazione quater“, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, prevista dall’articolo 3-bis del D.L. n. 202/24. Questa finestra si rivolge a coloro che, pur avendo aderito inizialmente, non sono riusciti a rispettare i termini di pagamento precedenti della pace fiscale.
La riammissione alla rateazione
Una volta presentata la domanda entro la scadenza (prossimo 30 aprile), sarà l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a comunicare, entro la fine di giugno 2025, gli importi residui da versare e le relative scadenze delle rate, già stabilite per legge.
È fondamentale ricordare che, a differenza di altre sanatorie fiscali, la Rottamazione si considera perfezionata solo con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le somme dovute o di tutte le rate previste. Il semplice pagamento della prima rata non è sufficiente. In caso di mancato o incompleto pagamento, si perdono i benefici della definizione agevolata, con la ricomparsa di sanzioni e interessi originariamente dovuti. Tuttavia, la legge concede una piccola tolleranza: i pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza non sono considerati tardivi e non pregiudicano la definizione (art. 1 comma 244 Legge n. 197/2022).
Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:
- Carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
- Carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
I debiti ammessi
Il perimetro dei debiti che possono beneficiare di questa riammissione sono esclusivamente quelli presenti nell’istanza originaria. Pertanto, se taluno dei carichi specificati dal debitore è stato inizialmente escluso dalla comunicazione di agenzia delle Entrate-Riscossione, ricevuta entro settembre 2023, lo stesso resta fuori anche dalla riapertura. Non sono ammesse variazioni rispetto al passato.
Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.
Trattamento delle somme già pagate
Un elemento da valutare riguarda il fatto che il debitore potrebbe aver già pagato delle somme fuori dalla rottamazione. Ad esempio:
- Il caso in cui si è proseguito nel piano dei versamenti inconsapevoli dell’intervenuta decadenza;
- Il caso del soggetto che non ha mai versato nulla, per evitare di incorrere nelle azioni esecutive dell’agente della riscossione, abbia trasmesso una domanda di dilazione ordinaria, ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73, pagando alcune quote e contando sulla soglia di tolleranza delle otto rate non pagate.
Al momento non è ancora chiaro come saranno trattate le somme già pagate dal debitore. Si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate riscossione su questo punto.
Calendario dei pagamenti dei soggetti riammessi alla rottamazione
Il pagamento degli arretrati, con interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023, può essere effettuato:
- In un massimo di dieci rate consecutive: la prima scadenza resta quella del 31 luglio e poi a seguire le altre rate avranno scadenza il 30 novembre 2025 e poi le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
- In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025.
È possibile saldare in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Il pagamento tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere effettuato direttamente sul portale web oppure agli sportelli prenotando un appuntamento nella sezione ‘Sportello territoriale’ del sito o telefonando al numero del contact center.
Stop ai pignoramenti e fermi amministrativi
l vantaggio dell’adesione ad una definizione delle cartelle è quello di evitare effetti legati alle procedure esecutive in corso. Infatti, usufruendo della procedura:
- L’agente della riscossione sospende l’eventuale fermo amministrativo sui beni mobili (es. auto), a condizione che tutto il debito pregresso sia oggetto dell’istanza di definizione agevolata;
- Viene sospesa l’eventuale procedura esecutiva (pignoramento), eventualmente in corso. Questo, a condizione che non sia già avvenuta la procedura di incanto con esito positivo e che non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione del credito pignorato;
- La possibilità di chiedere, a fronte del pagamento del debito, la diminuzione delle somme garantite da ipoteca o la restituzione di eventuali immobili ipotecati in data precedente alla presentazione dell’istanza.
Presentazione della domanda
La procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento si attiva attraverso un’apposita richiesta da presentare. Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2025.
Presentazione telematica nell’area pubblica
Per poter presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica è necessario indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, è necessario indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi nella stessa comunicazione. Inoltre, deve essere allegata la documentazione di riconoscimento, specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.
Vai al servizio in area pubblica
Presentazione telematica nell’area riservata
Se la presentazione della domanda avviene attraverso l’accesso nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione. L’accesso è legato all’utilizzo delle credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.
Vai al servizio in area riservata
La ricevuta della domanda di riammissione
La presentazione della domanda comporta il rilascio di una ricevuta, con modalità diverse a seconda che la presentazione sia avvenuta in area riservata o pubblica. Nel primo caso si riceve via e-mail la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
In caso di presentazione della domanda in area pubblica, invece:
- Si riceve una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, viene inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
Domande frequenti
Posso inserire nella domanda di riammissione cartelle che non avevo indicato nella dichiarazione di adesione alla “Rottamazione-quater” o nuove cartelle che ho ricevuto successivamente?
No, la Legge n. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti – per i quali ricorrono le condizioni indicate nella FAQ n. 1 – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all’adesione alla “Rottamazione-quater”.
Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di riammissione?
Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrateRiscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.
Risiedo in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023. Posso rientrare nella riammissione?
Sì, è possibile presentare la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, entro il 30 aprile 2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” e già decaduti per il mancato/insufficiente/tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31 dicembre 2024.
Riferimenti normativi
- Art. 3-bis, D.L. n. 202/2024
- Art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022
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