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Start up innovative: guida completa all’iscrizione contestuale nel registro delle imprese


Costituire una start up innovativa richiede un approccio consapevole, che vada oltre le prassi ordinarie della costituzione di una Srl tradizionale. La normativa di riferimento, il Decreto Legge 179/2012, prevede infatti l’iscrizione di queste società in una sezione speciale del registro delle imprese. Solo attraverso l’iscrizione contestuale è possibile accedere sin da subito ai benefici fiscali e operativi previsti per questa categoria di imprese.

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In questo approfondimento analizziamo il processo di iscrizione contestuale, i vantaggi concreti per soci e società, il ruolo di notaio e commercialista e le accortezze da rispettare per evitare errori che possono rallentare l’operatività della start up.

Perché l’iscrizione contestuale è strategica

L’iscrizione contestuale consente di accedere immediatamente a tutti i benefici riservati alle start up innovative. In particolare:

  • permette ai soci di usufruire delle agevolazioni fiscali per gli investimenti fin dal primo giorno

  • consente alla società di beneficiare dell’esonero dai diritti di bollo e segreteria previsto dall’articolo 26 del Dl 179/2012

  • evita la gestione di due pratiche distinte e riduce sensibilmente i tempi per ottenere l’iscrizione nella sezione speciale

Scegliere di iscrivere prima la società come Srl ordinaria e solo in un secondo momento come start up innovativa comporta inevitabilmente la perdita di alcune di queste agevolazioni, oltre a un possibile slittamento della piena operatività.

Le fasi operative per l’iscrizione contestuale

Il percorso di costituzione di una start up innovativa con iscrizione contestuale si articola in diverse fasi, che vedono il coinvolgimento sia del notaio che del commercialista, ognuno con ruoli ben definiti.

1. Predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto

La redazione dell’atto costitutivo e dello statuto spetta al notaio. È importante che l’oggetto sociale rifletta chiaramente l’attività innovativa che si intende svolgere, poiché sarà oggetto di verifica da parte della Camera di Commercio.

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2. Attivazione della PEC e predisposizione del sito web

Prima dell’iscrizione, la società deve dotarsi di:

  • una casella di posta elettronica certificata (PEC), che fungerà da domicilio digitale

  • un sito internet già operativo, il cui indirizzo dovrà essere indicato nella pratica camerale

3. Apertura della partita IVA e scelta del codice Ateco

L’apertura della partita IVA deve avvenire contestualmente alla costituzione. Fondamentale è la scelta del codice Ateco, che deve essere:

Una discordanza tra questi elementi può determinare richieste di integrazione o respingimento della pratica.

Le certificazioni da allegare alla pratica

L’amministratore o il legale rappresentante deve predisporre, firmare digitalmente e allegare alla pratica DIRE alcune dichiarazioni fondamentali:

  • dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start up innovativa
    Attesta la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, con responsabilità personale in caso di false dichiarazioni.

  • dichiarazione di impegno di spese per ricerca e sviluppo
    Necessaria se si sceglie il requisito dell’investimento in R&D pari almeno al 15% del valore della produzione. Deve includere il piano previsionale dettagliato dei costi per tipologia.

  • dichiarazione di impiego di personale qualificato
    Prevista nel caso si scelga il requisito relativo alla presenza di dipendenti o collaboratori altamente qualificati.

  • indicazione di brevetti o software registrati
    Se si opta per questo requisito, occorre inserire nella pratica DIRE gli estremi della registrazione.

È importante ricordare che i requisiti dichiarati in fase di iscrizione sono previsionali. Il loro effettivo rispetto dovrà essere confermato al termine del primo esercizio con apposita comunicazione, anche con la possibilità di modificare il requisito originariamente indicato.

La compilazione della pratica DIRE (Comunica)

La pratica DIRE richiede particolare attenzione nella compilazione di alcune sezioni chiave:

  • quadro 28: descrizione dell’attività innovativa, distinta dall’attività ordinaria e incentrata sui processi, le tecnologie e l’innovazione apportata

  • quadro 30: indicazione di titoli di studio e qualifiche dei soci e del personale coinvolto, utile a evidenziare il know-how del team

  • quadro 33: autocertificazione dell’elenco dei soci, con gestione particolare nel caso di fiduciarie o holding

Un errore o una mancata coerenza tra i dati inseriti nei diversi campi può bloccare la procedura o allungare i tempi di iscrizione.

Dopo l’iscrizione: gli adempimenti successivi

L’ottenimento della visura camerale completa l’iter di iscrizione, ma restano alcuni passaggi obbligatori:

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  • aggiornare la “Vetrina start up” entro 30 giorni dall’iscrizione

  • consegnare agli investitori le certificazioni corredate dal business plan entro 30 giorni dall’investimento

Questi adempimenti garantiscono la piena fruizione delle agevolazioni e il rispetto della normativa vigente.

Il ruolo del commercialista nella buona riuscita dell’iscrizione

La corretta gestione del processo di iscrizione contestuale richiede il coordinamento tra notaio e commercialista. È essenziale verificare preventivamente la disponibilità del notaio a gestire anche la parte della pratica DIRE, spesso non compresa nei servizi tradizionali. Il commercialista, oltre a supportare nella predisposizione dei documenti, ha un ruolo centrale nel garantire la coerenza tra oggetto sociale, codice Ateco, descrizione dell’attività e requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.

Un approccio integrato tra i professionisti coinvolti consente di evitare errori e accelerare il processo di iscrizione, permettendo alla start up di partire con il piede giusto.



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